martedì 21 giugno 2016

L'ultimo bluff di un candidato sindaco-consigliere comunale


Con una sfacciataggine disarmante il candidato civico ha pubblicato su facebook, nella mattinata di oggi, un post che testualmente così recita:

“”” BASTA CON LE MISTIFICAZIONI! FLAVIO FASANO È ELEGGIBILE ED È GIÀ STATO SCELTO DAI CITTADINI ! La Legge Severino (art. 10 e 11), riferita alla sospensione dalla carica di Sindaco per il sopraggiungere di una condanna DURANTE la stessa, NON È APPLICABILE AL NOSTRO FLAVIO FASANO! È tutto estremamente chiaro! Non fatevi trarre in inganno, Gallipolini! Si inventeranno di tutto pur di accaparrarsi il vostro voto! “””

Il post non è stato diffuso da un sostenitore di quella coalizione, ma proprio dallo stesso candidato che com'è noto, è anche avvocato. Desta quindi una certa perplessità, solleva qualche dubbio e si insinua nella mente di chi queste cose non segue portandolo al convincimento che, in realtà, tutto quanto scritto e detto in tema di Legge Severino e della conseguente sospensione dell'eletto (Sindaco o anche solo consigliere comunale), è tutta una montatura degli avversari, brutti, sporchi e cattivi!

Vediamo di mettere ordine in questa vicenda che davvero sta rasentando il ridicolo.

Cominciamo col dire che il candidato civico è stato condannato, in primo grado, a tre anni e mezzo di reclusione per turbativa d'asta, falso ideologico, corruzione e abuso d'ufficio. 
Niente di definitivo, anzi, con buone probabilità che, in secondo grado, arrivi l'assoluzione. Ma questa può essere un'opinione. Personalmente, è un mio augurio. 
Ma i fatti, ad oggi, ci dicono che in caso di elezione a sindaco o consigliere comunale, quel candidato verrebbe sospeso per un periodo di diciotto mesi.

Non volendo anche io essere accusato di esprimere opinioni personali, riporto l'estratto del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.” cosiddetta Legge Severino.

Capo IV - Art. 10Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, …...

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli ….. 319 ,(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) …... 323 (Abuso d'ufficio) del codice penale; …......

Art. 11 - Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10 (sindaco, assessore e consigliere comunale), …...:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);

.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. ….

..

Ad uno poco esperto di giurisprudenza, quale io sono, ma che ha imparato a leggere ed a capire cosa legge, la questione è di una chiarezza, che più chiaro non si può.

Altro che mistificazioni! Se mistificazione c'è, è proprio il maldestro tentativo del candidato in questione. 
Si cerca, sottolineando quel DURANTE, di far credere che per incappare nella sospensione prevista dalla legge, la condanna debba giungere durante la stessa carica. Cosa non vera perché, come visto sopra (art. 11, comma 1, lett. a). la sospensione interviene per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c)

Fa testo la sospensione del Presidente della Regione Campania, sospeso dal Governo per una condanna precedente alla sua elezione, poi reintegrato con ricorso al tribunale civile, infine assolto in secondo grado ed ora in attesa del pronunciamento (ininfluente) della Corte costituzionale, interessata per presunti vizi di incostituzionalità (diversi da quelli impugnati dal Sindaco di Napoli,già respinti dalla Suprema Corte).
In estrema sintesi, quel candidato è eleggibile a sindaco o consigliere comunale, ma, mi si passi il termine, è sospendibile. A meno che non intervenga, da qui alla proclamazione degli eletti, sentenza di assoluzione o prescrizione dei reati.

Perchè allora mistificare? Perchè ingannare la gente?
Cosa diversa sarebbe stata se il nostro candidato avesse preannunciato ricorso verso la certa sospensione che, verosimilmente, ci sarà qualche giorno dopo la proclamazione a consigliere comunale, visto che vedo allontanarsi l'elezione a sindaco, anche per il goffo tentativo di depistaggio messo in atto con questa improvvida iniziativa.
Sarebbe stato più logico, forse anche più producente. 
Sarebbe stato sicuramente un comportamento più saggio, più etico,  certamente più rispettoso dei cittadini.

Ma il rispetto dei cittadini, oltre che degli avversari politici, non abita da quelle parti.

8 GIUGNO 2016

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