Con
una sfacciataggine disarmante il candidato civico ha
pubblicato su facebook, nella mattinata di oggi, un post che
testualmente così recita:
“””
BASTA
CON LE MISTIFICAZIONI! FLAVIO FASANO È ELEGGIBILE ED È GIÀ STATO
SCELTO DAI CITTADINI ! La Legge Severino (art. 10 e 11), riferita
alla sospensione dalla carica di Sindaco per il sopraggiungere di una
condanna DURANTE la stessa, NON È APPLICABILE AL NOSTRO FLAVIO
FASANO! È tutto estremamente chiaro! Non fatevi trarre in inganno,
Gallipolini! Si inventeranno di tutto pur di accaparrarsi il vostro
voto! “””
Il
post non è stato diffuso da un sostenitore di quella coalizione, ma
proprio dallo stesso candidato che com'è noto, è anche avvocato.
Desta quindi una certa perplessità, solleva qualche dubbio e si
insinua nella mente di chi queste cose non segue portandolo al
convincimento che, in realtà, tutto quanto scritto e detto in tema
di Legge Severino e della conseguente sospensione dell'eletto
(Sindaco o anche solo consigliere comunale), è tutta una montatura degli avversari, brutti, sporchi e cattivi!
Vediamo
di mettere ordine in questa vicenda che davvero sta rasentando il
ridicolo.
Cominciamo
col dire che il candidato civico è stato condannato, in primo grado,
a tre anni e mezzo di reclusione per turbativa d'asta, falso
ideologico, corruzione e abuso d'ufficio.
Niente di definitivo, anzi,
con buone probabilità che, in secondo grado, arrivi l'assoluzione.
Ma questa può essere un'opinione. Personalmente, è un mio augurio.
Ma i fatti, ad oggi, ci dicono che in caso di elezione a sindaco o
consigliere comunale, quel candidato verrebbe sospeso per un periodo
di diciotto mesi.
Non
volendo anche io essere accusato di esprimere opinioni personali, riporto
l'estratto del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo
unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo
1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.” cosiddetta
Legge Severino.
Capo
IV - Art. 10 –
Incandidabilità
alle elezioni
provinciali, comunali
e circoscrizionali
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, …...
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, …...
c)
coloro
che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli
articoli ….. 319
,(Corruzione
per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
…... 323
(Abuso
d'ufficio)…
del codice penale; …......
Art.
11 - Sospensione
e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di
incandidabilità
1.
Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1
dell'articolo 10 (sindaco,
assessore e consigliere comunale),
…...:
a)
coloro che hanno riportato una condanna
non definitiva per uno dei
delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera
a), b) e c);
….
4.
La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi
diciotto mesi. Nel caso
in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di
condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un
ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti
trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. ….
…..
Ad
uno poco esperto di giurisprudenza, quale io sono, ma che ha imparato
a leggere ed a capire cosa legge, la questione è di una chiarezza,
che più chiaro non si può.
Altro
che mistificazioni! Se mistificazione c'è, è proprio il maldestro
tentativo del candidato in questione.
Si cerca, sottolineando quel
DURANTE, di
far credere che per incappare nella sospensione prevista dalla legge,
la condanna debba giungere durante la stessa carica. Cosa non vera
perché, come visto sopra (art. 11,
comma 1, lett. a). la sospensione interviene per coloro
che hanno riportato una condanna non definitiva per
uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1,
lettera a), b) e c);
Fa testo la sospensione del
Presidente della Regione
Campania, sospeso dal Governo per una condanna precedente alla sua
elezione, poi reintegrato con ricorso al tribunale civile, infine
assolto in secondo grado ed ora in attesa del pronunciamento
(ininfluente) della Corte costituzionale, interessata per presunti
vizi di incostituzionalità (diversi da quelli impugnati dal Sindaco
di Napoli,già respinti dalla Suprema Corte).
In estrema sintesi, quel candidato è eleggibile a sindaco o consigliere comunale, ma, mi si passi il termine, è sospendibile. A meno che non intervenga, da qui alla proclamazione degli eletti, sentenza di assoluzione o prescrizione dei reati.
Perchè allora mistificare? Perchè ingannare la gente?
Cosa
diversa sarebbe stata
se
il
nostro
candidato avesse preannunciato ricorso verso la certa
sospensione che, verosimilmente, ci sarà qualche giorno dopo la
proclamazione a consigliere comunale, visto che vedo allontanarsi
l'elezione a sindaco, anche per il goffo tentativo di depistaggio
messo in atto con questa improvvida iniziativa.
Sarebbe
stato più logico, forse anche più producente.
Sarebbe stato sicuramente un
comportamento più saggio, più etico, certamente più rispettoso dei cittadini.
Ma
il rispetto dei cittadini, oltre che degli avversari politici, non
abita da quelle parti.
8 GIUGNO 2016
8 GIUGNO 2016
Nessun commento:
Posta un commento