Lo
faccio per mantenere l'impegno preso con i lettori del mio blog e per
dovere di verità.
Qualche
settimana fa, nel pieno della campagna elettorale, espressi
pubblicamente la mia opinione circa l'applicabilità della Legge
Severino al candidato sindaco del fronte civico che, com'è noto,
risulta essere stato condannato in primo grado a tre anni e mezzo di
reclusione per corruzione, turbativa d'asta, falso ideologico e abuso
d'ufficio. In pratica sostenevo che, in caso di elezione a Sindaco o,
comunque, anche solo a consigliere comunale, sarebbe incappato nella
sospensione dalla carica, per diciotto mesi.
| Il post di Fasano |
La
replica del candidato e di alcuni suoi sostenitori, al netto delle
nefandezze e degli insulti, affermava la infondatezza della tesi da
me e da altri sostenuta, dichiarando espressamente che “
La Legge Severino (art. 10 e 11),
riferita alla sospensione dalla carica di Sindaco per il
sopraggiungere di una condanna DURANTE la stessa, NON È APPLICABILE
AL NOSTRO FLAVIO FASANO!”
Chiosando: “È
tutto estremamente chiaro! Non fatevi trarre in inganno, Gallipolini!
“
Uomini
di legge e provetti avvocati tutti pronti e baldanzosi a far bella
mostra delle loro cognizioni giuridiche per confutare l'opinione di
un normale cittadino che ha il difetto di saper leggere e di capire
quel che legge.
Eppure
era ed è, appunto, tutto estremamente chiaro.
La
legge, nella fattispecie, prevede la sospensione dalla carica per diciotto mesi. Si potrà dire che è una legge sbagliata, che è
fatta male, oppure ancora che è discriminatoria perché non sospende
i parlamentari condannati in primo grado ma, per dichiararli decaduti, aspetta la sentenza
definitiva. Opinabile anche questo, anche se comunque vi è una ratio
ben chiara.
L’inganno,
come dimostra oggi il provvedimento di sospensione, era ordito
proprio da loro a danno dell’intera città e dei cittadini ai quali
si propinavano menzogne cercando di far passare gli altri come
menzogneri.
Il
Provvedimento del Prefetto di Lecce fa giustizia almeno in questo.
Sbugiarda quanti hanno mistificato su questa vicenda, confermando la
tesi che se, malauguratamente, quel candidato fosse stato eletto
sindaco, la città sarebbe stata governata per diciotto mesi da un
vice sindaco che, per stessa ammissione di Fasano, sarebbe venuto da
Taranto. Così non è stato per volontà popolare. Danno limitato,
quindi, trattandosi di sospensione dalla sola carica di Consigliere
Comunale.
A
conferma del tentato inganno oggi c’è una prova in più. Una
memoria difensiva preventiva, presentata
dall’Avv. Fasano, ancora prima della proclamazione degli eletti in
Consiglio Comunale, ancora prima del provvedimento di sospensione,
che avrebbe
tutta l’aria di una
excusatio non petita,
che diventa accusatio
manifesta. Se si era convinti
che la legge non era applicabile, perché preoccuparsi di difendersi
prima ancora di essere sospesi?